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Cinghiale in corsa 

REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE IN PROVINCIA DI SIENA (Toscana)

Regolamento per la gestione faunistica e venatoria del cinghile nell'ambito territoriale di caccia n°19 della Provincia di Siena

CARATTERI GENERALI E FINALITA'
Art. 1 - Finalita'
1. Il presente disciplinare regola la gestione faunistica e venatoria del Cinghiale all'interno dell' A.T.C. n° 19 della provincia di Siena, nel rispetto del Regolamento Regionale per la gestione faunistica venatoria degli ungulati e dei Piani Faunistici Venatori Provinciale e Regionale, allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e di tutela delle altre specie selvatiche.

Art. 2 - Programmazione faunistica e venatoria del territorio
1. L' A.T.C., ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale di accesso e gestione degli A.T.C., al fine di garantire a tutte le forme di caccia un equilibrato e disciplinato svolgimento, nonche' un prelievo venatorio razionale e programmato delle diverse specie di selvaggina, tenuto conto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, provvede a redigere la "Carta delle vocazioni faunistiche e venatorie" del territorio di propria competenza.
2. La "Carta delle vocazioni faunistiche e venatorie" di ciascun A.T.C. e' sottoposta all'approvazione dell' Amministrazione Provinciale.

Art. 3 - Piano provinciale di gestione faunistica e venatoria del Cinghiale
1. Il Piano Provinciale di gestione faunistica e venatoria del Cinghiale e', cosi' come previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, lo strumento fondamentale per la razionale gestione della specie.
2. Il Piano di gestione faunistica e venatoria del Cinghiale e' redatto dall'Amministrazione Provinciale in collaborazione con gli AA.TT.CC.
3. Il Piano deve prevedere:
a)la corretta suddivisione del territorio provinciale in due distinte categorie:
1)"territorio vocato per il Cinghiale";
2) "territorio non vocato per il Cinghiale";
b)i criteri di gestione dei diversi tipi di territorio e degli istituti faunistici in essi ricadenti.

Art. 4 - Territorio vocato al Cinghiale
1. Il territorio vocato al cinghiale rappresenta l'area in cui la presenza della specie e', sia pure a determinate condizioni di densita', compatibile con lo svolgimento delle attivita' agricole e con la tutela delle altre specie selvatiche.
2. Sul territorio vocato al Cinghiale viene attuata la gestione faunistica e venatoria della specie.
3. Il territorio vocato e' individuato nel rispetto dell'art. 74 della deliberazione del C.R. n° 292 del 12.07.94 e dei seguenti parametri:
a)indice di boscosita' non inferiore al 75%;
b)mappatura delle emergenze ambientali ed agricole;
c)indennizzi medi erogati negli ultimi 5 anni non superiori a £.1.200/ha di S.A.F.
4. Nell' area vocata la caccia al Cinghiale e' esercitata con il metodo della battuta con l'uso di cani da seguita (propriamente definita braccata).
5. Nell'area vocata e' vietata qualsiasi forma di caccia al Cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre assegnate alle Aree di gestione, di cui al successivo art. 11 del presente Disciplinare, nella forma della battuta con uso di cani da seguita.
6. Nel territorio vocato viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie mediante il raggiungimento ed il mantenimento di opportune densita', la tutela dell'habita ad essa congeniale e, per quanto possibile, il miglioramento delle caratteristiche genetiche delle diverse popolazioni.

Art. 5 - Territorio non vocato al Cinghiale
1. Il territorio non vocato al Cinghiale rappresenta l'area nella quale la presenza del Cinghiale e' ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.
2. Nel territorio non vocato al Cinghiale non e' consentita la gestione faunistica e venatoria della specie.
3. Il territorio non vocato non puo' essere dato in gestione alle squadre di caccia al Cinghiale.
4. L'obiettivo verso il quale devono tendere gli interventi nel territorio non vocato al Cinghiale e' la eradicazione della specie.
5. Il territorio non vocato e' suddiviso in due distinte fasce:
a)la fascia di tipo "a" rappresentata dalla porzione di territorio non vocato a diretto contatto con il territorio vocato nella quale la presenza della specie e' di fatto difficilmente eradicabile in forma stabile;
b)la fascia di tipo "b" rappresentata dalla porzione di territorio non vocato non direttamente a contatto con l'area vocata nella quale la presenza della specie e' di fatto eradicabile in forma sostanzialmente stabile.
6. Le fasce territoriali di tipo "a" e "b" sono delimitate da confini bene individuabili e determinate su cartografia in scala 1/25000.
7. Su tale territorio, durante il periodo consentito dal calendario venatorio, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale, l' A.T.C. puo' attuare prelievi finalizzati al controllo utilizzando le squadre operanti nel distretto competente per territorio e/o singoli cacciatori.

Art. 6 - La Densita' Agricolo Forestale sostenibile

1. L'A.T.C., ai sensi dell'art. 13 comma 4° della L.R. 3/94, dell'art.3 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, tenuto conto di quanto concordato nel "Protocollo di intesa fra l'Amministrazione Provinciale, le Associazioni Venatorie e le Associazioni Agricole per la gestione della presenza del Cinghiale in Provincia di Siena, definisce nel territorio vocato di propria competenza la Densita' Agricolo-Forestale (DAF) sostenibile, ovvero la densita' massima della specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e della restante fauna selvatica.
2. La definizione della D.A.F. avviene per aree ambientalmente omogenee, sulla base dei seguenti parametri:
a)censimenti del Cinghiale all'inizio ed al termine della stagione venatoria;
b)l'ammontare degli indennizzi erogati all'interno del territorio vocato e nelle sue vicinanze;
c)i capi abbattuti all'interno del territorio vocato e nelle sue vicinanze;
3. La DAF rappresenta il parametro di riferimento per la gestione faunistica e venatoria del Cinghiale all'interno del territorio vocato per la specie.

Art. 7 - Distretti di Gestione
1. Il comitato di Gestione dell'A.T.C. provvede a suddividere il territorio vocato al cinghiale di propria competenza in unita' di gestione della specie denominate "Distretti di Gestione del Cinghiale".
2. Il Distretto di Gestione e' costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali.
3. Il Distretto di gestione deve essere ricondotto entro i confini degli AA.TT.CC.; tale operazione va effettuata entro il 30.3.97. Eventuali modeste eccezioni dovranno essere motivate esclusivamente dalla difficolta' ad individuare confini naturali; in quest'ultimo caso si applica l'art.13, 3° comma, del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati.
4. Spetta all'A.T.C. definire altresi' la porzione di territorio non vocato di tipo "a" nella quale il Distretto e' tenuto ad attuare la prevenzione dei danni alle colture agricole.
5. L'A.T.C. redige ogni anno, ai sensi dell'art.3 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, il Piano di Gestione del Distretto.

Art. 8 - Piano di Gestione del Distretto
1. Il Piano annuale di Gestione del Distretto, sulla base dei risultati dei censimenti condotti all'inizio ed al termine della stagione venatoria, stabilisce:
a)il piano per la prevenzione dei danni arrecati dal Cinghiale alle colture agricole ed alle altre specie da attuare all'interno del Distretto e nella fascia di territorio non vocato di tipo "a" ad esso adiacente;
b)la D.A.F. che si intende conseguire e mantenere;
c)il piano di assestamento faunistico - venatorio della specie, in funzione della D.A.F. che si intende raggiungere.
2. Al fine della sua realizzazione, il Piano annuale di gestione del Distretto viene articolato per Aree di Gestione.
3. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, ciascun A.T.C. provvede ad inviare all'Amministrazione Provinciale i Piani di gestione dei Distretti di propria competenza entro la data del 31 Maggio e la successiva relazione consuntiva entro la data del 28 Febbraio.
4. L'A.T.C., ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, puo' richiedere ai cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale nel Distretto un contributo per l'attuazione del Piano di gestione del Distretto medesimo.
5. Nel Piano di gestione del Distretto l'A.T.C. puo' altresi' fissare, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di Gestione degli ungulati, gli oneri spettanti ai cacciatori operanti nel Distretto per il risarcimento di eventuali danni causati, all'interno del distretto e/o nel territorio non vocato di tipo "a", dalla mancata realizzazione del Piano stesso.

Art. 9 - Piano annuale di prevenzione dei danni all'agricoltura nel Distretto
1. Il piano annuale di prevenzione dei danni deve essere basato su un progetto capace di coprire il territorio interno al Distretto ed il territorio non vocato di tipo "a" adiacente.
2. Il progetto di prevenzione deve prevedere la pianificazione e la regolamentazione:
a)del foraggiamento dissuasivo, ovvero:
1)i periodi di somministrazione del foraggiamento dissuasivo;
2)le sostanze vegetali impiegate e le loro quantita';
3)le tecniche di somministrazione;
4)le localita' di somministrazione, indicate su cartografia in scala 1/25000;
5)le persone responsabili del foraggiamento dissuasivo.
b)degli apprestamenti pabulari dissuasivi, ovvero:
1)il loro numero e la loro estensione;
2)la loro ubicazione territoriale, indicata su cartografia in scala 1/25000;
3)le essenze vegetali che vi si intende coltivare.
c)delle recinzioni elettriche che si intende attivare, ovvero:
1)la loro estensione chilometrica;
2)il numero di batterie da impiegare;
3)la loro ubicazione territoriale riportata su cartografia in scala 1/25000;
4)le emergenze agricole che si intende difendere;
5)le persone responsabili dell'impiego delle recinzioni.
d)di ogni altro intervento ritenuto utile ai fini della prevenzione dei danni agricoli.
3. Non possono essere realizzate operazioni di foraggiamento diverse da quelle segnalate nel Piano di gestione del Distretto.

Art. 10 - Aree di gestione
1. Al fine di agevolare la realizzazione del Piano di gestione assegnato al Distretto, l'A.T.C. provvede a suddividere il Distretto stesso in Aree di gestione, a loro volta suddivise in battute.
2. Le Aree di gestione sono porzioni di territorio del Distretto aventi confini bene identificabili e dimensioni tali da garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti annualmente dal Piano di gestione del Distretto.
3. Le Aree sono individuate sulla base dei seguenti parametri:
a)indice di boscosita';
b)densita' media di cinghiali abbattuti negli ultimi 5 anni;
c)indennizzo medio erogato per ettaro negli ultimi 5 anni.
4. L'A.T.C. provvede altresi' a stabilire la porzione del territorio non vocato di tipo "a" sulla quale l'area di gestione e' tenuta ad attuare la prevenzione dei danni agricoli;
5. I compiti fondamentali delle Aree di gestione sono:
a)l'attuazione della prevenzione dei danni alle colture agricole nel territorio vocato di propria competenza e nel territorio non vocato di tipo "a" adiacente;
b)la diligente conduzione dei censimenti all'inizio ed al termine della stagione venatoria;
c)l'applicazione del piano annuale di assestamento faunistico-venatorio della specie.
6. Il cacciatore assegnato all'Area di gestione, ai sensi dell'art. 18 del presente Disciplinare, e' tenuto a prestare la propria collaborazione alla realizzazione del Piano di gestione del Distretto.
7. L'attivita' venatoria all'interno di ciascuna Area di gestione e' subordinata alla realizzazione degli obiettivi assegnati all'Area di gestione medesima; in particolare la squadra di caccia che, ai sensi dell'art. 18 del presente Disciplinare, e' assegnata all'Area di gestione medesima e' tenuta ad assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti.
8. La mancata, o negligente realizzazione dei censimenti e' da considerarsi infrazione di carattere grave ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 11 - Compiti dei Responsabili di Distretto
1. L'A.T.C. provvede a nominare un responsabile per ciascun Distretto, su indicazione dell'assemblea del Distretto stesso.
2. Il Responsabile del Distretto e' tenuto a coordinare gli interventi attuativi del Piano del Distretto, ovvero a:
a)assicurare la realizzazione del piano annuale di prevenzione dei danni agricoli;
b)predisporre le varie operazioni di censimento;
c)provvedere alla ripartizione del piano annuale di prelievo tra le diverse Aree di gestione del Distretto;
3. L'A.T.C. puo', in ogni momento, richiedere la sostituzione del Responsabile di Distretto che non abbia provveduto ad attuare in parte o in toto il Piano di gestione.

Art. 12 - Compiti dei Responsabili di Area
1. Ogni Area di gestione provvede a nominare un responsabile e lo comunica all'A.T.C.
2. Il Responsabile di Area e' tenuto a realizzare, per quanto di competenza, gli obiettivi del Piano di Distretto, ovvero a:
a)realizzare il piano di prevenzione dei danni agricoli;
b)condurre le varie operazioni di censimento;
c)attuare il piano annuale di prelievo venatorio.
3. L'A.T.C. puo' richiedere, in ogni momento, la sostituzione del Responsabile di Area di gestione che non abbia provveduto ad attuare in parte o in toto il Piano di gestione.

Art. 13 - Assegnazione dei cacciatori ai Distretti
1. L'A.T.C. provvede a stabilire il numero massimo di cacciatori abilitati alla caccia in battuta al Cinghiale assegnabile a ciascun Distretto di gestione ed eventualmente a ciascuna Area di gestione sulla base dei seguenti parametri:
a)le caratteristiche faunistiche e venatorie del Distretto, ovvero la densita' media di cinghiali abbattuti negli ultimi 3 anni;
b)le caratteristiche ambientali del Distretto, ovvero l'indice di boscosita';
c)indennizzo medio erogato per ettaro negli ultimi 5 anni.
2. Qualora si renda necessario, l'A.T.C. provvede alla formulazione delle graduatorie di accesso al Distretto ed alle Aree di gestione sulla base dei seguenti requisiti:
a) residenza venatoria a titolo principale nell'A.T.C. comprendente il Distretto (Punti 4);
b)residenza anagrafica in uno dei comuni del Distretto (punti 3);
c)titolo di godimento di un fondo compreso nel Distretto di superficie non inferiore a 3 ettari, escluso il comodato a titolo gratuito e l'affitto per i soggetti non iscritti allo SCAU o che non rivestano la qualifica di imprenditore agricolo (Punti 2);
d)anzianita' di iscrizione ad una squadra di caccia operante in uno dei preesistenti Consorzi di squadre il cui territorio, o parte di esso, sia stato inglobato nel Distretto (Punti 1 per ciascun anno fino ad un massimo di 3);
e)in caso di parita' sara' effettuato un sorteggio.
3. Il cacciatore non ammesso al Distretto puo' inoltrare richiesta all'A.T.C. per essere assegnato ad un altro Distretto non saturo.
4. Ove tutti i Distretti compresi nell'A.T.C. risultino saturi, il cacciatore non ammesso ha diritto di partecipare alle battute della squadra di suo gradimento come ospite, con diritto di precedenza rispetto ai cacciatori ospitabili giornalmente dalla squadra in base all'art. 12 comma 2 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati.

GESTIONE VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO VOCATO
Art. 14 - Cacciatori abilitati alla caccia al Cinghiale con cani da seguita
1. Possono essere iscritti nelle squadre ed esercitare la caccia al cinghiale con il metodo della battuta con cani da seguita (braccata) solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati regolarmente iscritti al Registro provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al Cinghiale.

Art. 15 - Unita' di intervento
1. Presso ciascuno A.T.C. sono costituite apposite "Unita' di intervento" incluse in un Elenco.
2. Le Unita' di intervento sono gruppi formati dai soggetti di cui all'art. 37, commi 3 e 4 della L.R. n° 3/94, e da almeno un Agente, di cui all'art. 51 della stessa legge, disponibili a realizzare interventi di contenimento/eradicazione della specie su richiesta dell'A.T.C. e della Provincia in accordo con l'A.T.C.
3. L'A.T.C. nomina, di norma, quale Responsabile dell'Unita' di intervento, l'Agente di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Le Unita' di intervento hanno l'obbligo di intervenire con il massimo di efficienza possibile ogni qualvolta sia loro richiesto.
5. Le Unita' di intervento non coincidono necessariamente con le squadre operanti nei Distretti.
6. Qualora l'Unita' di intervento ometta, senza valida giustificazione, di intervenire, o intervenga in modo negligente, l'A.T.C. provvede alla sua immediata cancellazione dall'Elenco di cui al comma 1° del presente articolo. Il responsabile e' tenuto a relazionare all'A.T.C. sui risultati degli interventi e sui comportamenti tenuti dai componenti durante tali interventi, nonche' a suggerire eventuali modalita' correttive ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 16 - Modalita' di esecuzione della caccia al Cinghiale in battuta
1. La caccia in battuta al Cinghiale all'interno del territorio vocato e' effettuata con cacciatori iscritti al Registro provinciale riuniti in squadre.
2. Il numero minimo di cacciatori iscritti al Registro Provinciale necessario per costituire una squadra e per effettuare una battuta di caccia e' stabilito, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, dall'Amministrazione Provinciale, nel rispetto dei parametri previsti dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, sentiti gli AA.TT.CC.
3. Alle battute possono partecipare, cosi' come previsto dall'art. 12 comma 2° del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, fino ad un massimo giornaliero di 10 cacciatori ospiti.
4. Tutti i cacciatori ospiti in mobilita' sono tenuti a versare all'A.T.C., tramite la squadra ospitante, la quota annualmente stabilita. A tal fine, le squadre provvederanno a versare le quote riscosse alla fine della stagione venatoria e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 17 - Costituzione della squadra e nomina del Responsabile
1. Ai sensi dell'art. 12 comma 3° del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, ogni anno entro il 30 maggio, il Responsabile della squadra provvede a comunicare all'A.T.C. l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il nominativo del Responsabile delle battute.
2. Ogni cacciatore puo' iscriversi ad una sola squadra operante nella Regione Toscana.
3. Il cacciatore che non partecipi senza giustificazione ad almeno il 20% delle giornate di caccia attuate dalla squadra e', secondo quanto stabilito dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, sospeso dalla squadra medesima.
4. Il Responsabile della squadra e' tenuto a provvedere a quanto prescritto dall'art. 12 comma 3 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, ovvero alla diligente compilazione della scheda delle presenze, conforme al modello predisposto dalla Giunta Regionale, prima dell'inizio di ogni giornata di caccia, indicando i partecipanti e gli eventuali invitati, nonche' gli altri dati richiesti, in particolare quelli riguardanti i capi abbattuti.
5. Il Responsabile della squadra e' tenuto a riconsegnare le schede di rilevamento dei dati all'A.T.C. entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia.
6. Ai sensi dell'art. 6 comma 2° del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, il Responsabile della squadra ha altresi' la responsabilita' della corretta applicazione della fascetta numerata (fornita dall'A.T.C.) a ciascun cinghiale abbattuto prima del suo trasporto fuori dell'area della battuta e di adempire diligentemente a tutto quanto prescritto dall'A.T.C. in merito al controllo e alla registrazione dei capi abbattuti.

Art. 18 - Modalita' di assegnazione delle aree di caccia al cinghiale
1. L'A.T.C. provvede ad effettuare, con la collaborazione dei Responsabili delle squadre del Distretto di Gestione, il censimento delle aree di battuta (cacciate) di ogni Distretto e ne predispone:
a)la cartografia in scala 1/25000;
b)la classificazione qualitativa dal punto di vista venatorio sulla scorta dei seguenti parametri:
1)numero di cinghiali abbattuti mediamente negli ultimi 3 anni;
2)composizione vegetazionale;
3)distanza da eventuali aree protette, istituti faunistici, divieti di caccia, ecc.
2. Di norma, stante la tradizione venatoria esistente in provincia di Siena e qualora sussista il consenso di 2/3 dei Responsabili delle squadre, l'A.T.C. provvede ad assegnare a ciascuna Area di gestione, di cui all'art. 11 del presente Disciplinare, una squadra di caccia.
3. Qualora non sussista il consenso dei 2/3 dei Responsabili delle battute si procede, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, all'assegnazione delle aree di battuta (cacciate) mediante rotazione programmata, o sorteggio effettuato entro le ore 8 di ogni giornata di caccia alla presenza dei Responsabili delle battute.
4. In caso di A.T.C. confinanti, ove i confini amministrativi non consentano l'individuazione adeguata delle aree di battuta, gli A.T.C. contigui possono accordarsi per regolamentarne la utilizzazione e la gestione.
5. Il ruolo di Responsabili della squadra e di Responsabile dell'Area di gestione possono essere ricoperti dallo stesso cacciatore.

Art. 19 - Tempi della caccia al Cinghiale in battuta
1. L'A.T.C. stabilisce il periodo, le giornate, gli orari e le norme di sicurezza della caccia al Cinghiale in battuta, tenuto conto di quanto fissato dai Calendari Venatori Regionale e Provinciale.
2. In relazione alle esigenze di salvaguardia delle colture agricole e di rispetto delle altre forme di caccia, e' facolta' dell'A.T.C. disciplinare il periodo, le giornate, gli orari e le norme di sicurezza della caccia al Cinghiale in battuta anche in modo diversificato per ciascun Distretto.

Art. 20 - Modalita' della caccia al Cinghiale in battuta
1. La caccia al Cinghiale in battuta deve essere svolta nell'osservanza di quanto stabilito dalla Carta delle vocazioni faunistiche e venatorie di cui all'art. 3 del presente Disciplinare.
2. Nella caccia al Cinghiale in battuta sono utilizzabili le armi previste dall'art. 14 comma 2° del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati.
3. Ai partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta e' vietato portare cartucce a munizione spezzata; ai battitori, ai braccali e' consentito portare cartucce caricate a salve.
4. Durante le battute di caccia al Cinghiale e' vietato abbattere selvaggina diversa dal Cinghiale; l'abbattimento della Volpe e' consentito limitatamente ai casi previsti dal presente regolamento.
5. Per quanto concerne l'uso degli apparecchi radio vale quanto prescritto dall'art. 4 comma 5° del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati.

Art. 21 - La Parata
1. Le Aree di gestione possono, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, adottare la tecnica della "parata" qualora vi sia il consenso delle Aree di gestione confinanti, che devono essere avvertite con 24 ore di anticipo.
2. La tecnica della "parata" puo' essere realizzata solo mediante la presenza fisica dei cacciatori nell'area di caccia di propria competenza nelle ore precedenti la battuta.
3. Nell' adozione della tecnica della "parata" e' vietato l'uso di sostanze e materiali di qualsiasi genere, nonche' del fuoco.
4. E' altresi' vietato realizzare "parate" e disturbi di qualsiasi tipo o genere in Aree di Gestione diverse da quella di competenza.

Art. 22 - Controllo numerico delle popolazioni di Cinghiale all'interno del territorio vocato
1. Di norma, il controllo numerico delle popolazioni di Cinghiale presenti nei Distretti di gestione avviene durante il normale periodo di caccia tramite l'attuazione del piano annuale di prelievo.
2. Nel caso di mancato rispetto del piano assegnato o nel caso in cui il censimento al termine della stagione venatoria evidenzi il permanere di una D.A.F. superiore a quella stabilita e comunque ogni qualvolta l'A.T.C. lo ritenga necessario, l'A.T.C. stesso puo' imporre al Distretto di effettuare, di norma nei mesi di Gennaio e Febbraio, interventi di contenimento al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti.
3. Nel caso che gli interventi di cui al comma precedente non raggiungano gli obiettivi prefissati, l'A.T.C. puo' imporre al Distretto di procedere ad azioni di contenimento anche nei successivi mesi dell'anno.
4. Gli interventi, di cui ai comma 2° e 3° del presente articolo, se attuati in periodo di caccia chiusa, sono autorizzati dall' Amministrazione Provinciale su richiesta dell'A.T.C.
5. Gli interventi condotti in periodo di caccia chiusa sono attuati, sotto il controllo e il coordinamento degli Agenti provinciali, dagli Agenti previsti dall'art. 51 della L.R. n° 3/94 muniti di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, coadiuvati dai proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, dai cacciatori operanti nel Distretto di gestione, purche' in possesso della abilitazione di cui all'art.37 comma 4° della L.R. n° 3/94.
6. In caso di mancato intervento, o di intervento insoddisfacente, l'A.T.C. puo' provvedere facendo intervenire una Unita' di intervento, di cui all'art.15 del presente regolamento. In tal caso l'A.T.C. adotta a carico del Distretto competente i provvedimenti previsti dai successivi artt. 28 e 29 del presente Disciplinare e, qualora lo ritenga necessario, attua quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati.
7. A ciascun cinghiale abbattuto durante gli interventi di contenimento deve essere applicata la fascetta numerata fornita dall'A.T.C. prima del suo trasporto fuori dall'area della battuta.
8. I cinghiali abbattuti durante tali operazioni restano per il 70% a disposizione dei partecipanti alle battute a parziale indennizzo dei costi sostenuti e per eventuali cure a favore dei cani impiegati e per il 30% a disposizione dei proprietari dei terreni ricadenti nelle Aree di intervento.
9. Durante gli interventi di contenimento e' vietato abbattere selvaggina diversa dal Cinghiale, esclusa la Volpe, limitatamente agli interventi realizzati nel periodo in cui la caccia a quest'ultimo selvatico e' consentita.

GESTIONE DEL CINGHIALE NELLE Z.R.V. E NEL TERRITORIO NON VOCATO
Art. 23 - Interventi di eradicazione nelle Z.R.V.
1. L'obiettivo da perseguire nelle Zone di Rispetto Venatorio e' quello della tempestiva eradicazione di qualsiasi presenza del Cinghiale.
2. Gli interventi di eradicazione sono disposti dall'A.T.C., di norma su segnalazione del Comitato Comunale Referente o del Responsabile della Z.R.V. medesima, ma anche su richiesta motivata di agricoltori operanti all'interno o nelle vicinanze della Z.R.V. medesima e comunque ogni qualvolta l'A.T.C. lo ritenga necessario, ai fini della tutela delle colture agricole e delle altre specie selvatiche e/o allevate.
3. Gli interventi disposti e disciplinati dall'A.T.C. sono attuati:
a)in periodo di caccia aperta:
-dal Distretto indicato dall'A.T.C., alla presenza di un Agente di cui all'art. 51 della L.R. n° 3/94 nominativamente incaricato dall'A.T.C.;
b)in periodo di caccia chiusa:
-sotto il controllo ed il coordinamento degli Agenti provinciali, dagli Agenti previsti dall'art. 51 della L.R. n° 3/94, muniti di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, coadiuvati dai proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, dai cacciatori indicati dall'A.T.C., purche' in possesso della abilitazione di cui all'art. 37 comma 4 della L.R. n° 3/94.
4. In caso di mancato intervento, o di intervento insoddisfacente in Z.R.V., l'A.T.C. provvede mediante una Unita' di intervento, di cui all'art. 15 del presente disciplinare. In tal caso l'A.T.C. adotta a carico del Distretto competente i provvedimenti previsti dai successivi artt. 27 e 28.
5. Gli interventi di eradicazione debbono essere attuati in ogni periodo dell'anno.
6. Il Responsabile degli interventi ha il compito di controllare l'applicazione a ciascun cinghiale abbattuto della fascetta numerata fornita dall'A.T.C. prima del suo trasporto fuori dall'area della battuta, nonche' di controllare la compilazione della scheda di rilevamento dati ugualmente predisposta dall'A.T.C.
7. I cinghiali abbattuti durante gli interventi di eradicazione effettuati nelle Z.R.V. restano per il 70% a disposizione dei partecipanti alle battute per il parziale indennizzo di eventuali cure a favore dei cani impiegati e per il 30% a disposizione dell'A.T.C. che ne dispone esclusivamente per l' indennizzo dei danni causati dai cinghiali alle colture agricole presenti all'interno della Z.R.V. o nelle sue immediate vicinanze o per l'acquisto di attrezzature idonee alla prevenzione dei danni medesimi.
8. Durante gli interventi di eradicazione e' vietato abbattere selvaggina diversa dal Cinghiale, ad esclusione, in ogni periodo, della Volpe.

Art. 24 - Azioni di eradicazione del Cinghiale dal territorio non vocato
1. Gli interventi di eradicazione del Cinghiale all'interno dei territori non vocati sono disposti e disciplinati dall'A.T.C., previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale qualora debbano essere attuati in periodo di caccia chiusa.
2. L'A.T.C. interviene, di norma, su indicazione dei Comitati Comunali Referenti, o su richiesta motivata di uno o più agricoltori, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini della tutela delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.
3. Gli interventi disposti e disciplinati dall'A.T.C. sono attuati:
a)in periodo di caccia aperta:
-dal Distretto/Area di gestione adiacente indicato dall'A.T.C.;
b)in periodo di caccia chiusa:
-sotto il controllo ed il coordinamento degli Agenti provinciali, dagli Agenti previsti dall'art. 51 della L.R. n° 3/94, muniti di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, coadiuvati dai proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, dai cacciatori indicati dall'A.T.C., purche' in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 37 comma 4 della L.R. n° 3/94.
4. In caso di mancato intervento, o di intervento insoddisfacente nel territorio in fascia "a", l'A.T.C. puo' provvedere mediante una Unita' di pronto intervento, di cui all'art. 15 del presente Disciplinare. In tal caso adotta a carico del Distretto competente i provvedimenti previsti dai successivi artt. 27 e 28.
5. Gli interventi di eradicazione debbono essere attuati in ogni periodo dell'anno.
6. I Responsabili degli interventi hanno il compito di controllare l'applicazione, a ciascun cinghiale abbattuto, della fascetta numerata predisposta dall'A.T.C. prima del suo trasporto fuori dell'area della battuta, nonche' di controllare la compilazione della scheda di rilevamento dati ugualmente predisposta dall'A.T.C.
7. I cinghiali abbattuti durante gli interventi di eradicazione effettuati in territorio non vocato restano per il 70% a disposizione dei partecipanti alle battute per il parziale indennizzo di eventuali cure a favore dei cani impiegati e per il 30% a disposizione dell' A.T.C. che ne dispone esclusivamente per l'indennizzo dei danni causati dai cinghiali alle colture agricole o per l'acquisto di attrezzature idonee alla prevenzione dei danni medesimi.
8. Durante gli interventi di eradicazione e' vietato abbattere selvaggina diversa dal Cinghiale, esclusa la Volpe, limitatamente agli interventi realizzati nel periodo in cui e' consentita la caccia a quest'ultimo selvatico.

Art. 25 - Interventi ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati
1. Nel territorio non vocato per il Cinghiale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, il cinghiale puo' essere abbattuto, durante il periodo consentito dal calendario venatorio, singolarmente da tutti i cacciatori iscritti all'A.T.C. Il Comitato di Gestione puo' inoltre attuare prelievi, finalizzati al controllo, organizzando anche singoli cacciatori.

SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 26 - Le infrazioni di carattere collettivo ed individuale
1.Sono considerate infrazioni di carattere collettivo quelle commesse da:
a)Distretti di gestione;
b)Aree di gestione, su indicazione del Distretto.
2.Sono considerate infrazioni di carattere individuale quelle commesse da:
a)Cacciatori iscritti o ospiti di una squadra di caccia al cinghiale;
b)Agenti di cui all'art. 51 della L.R. n° 3/94 incaricati e/o autorizzati ad attuare interventi di contenimento/eradicazione della specie.

Art. 27 - Infrazioni di carattere lieve
1. Qualsiasi infrazione commessa a titolo collettivo o individuale nei confronti di quanto previsto nel presente Disciplinare, equivale ad una infrazione di tipo lieve e comporta una ammonizione.
2.L'ammonizione di cui al comma precedente viene comminata dall'A.T.C.
3.Presso l'A.T.C. e' tenuto il Registro delle ammonizioni individuali e collettive.

Art. 28 - Infrazioni di carattere grave
1. La seconda infrazione commessa a titolo collettivo o individuale nei confronti del presente Regolamento, anche se di tipo diverso dalla prima infrazione, ed anche se commessa in anni diversi e non consecutivi, equivale ad una infrazione di carattere grave.
2. L'infrazione grave comporta la sospensione a titolo individuale o collettivo dalla caccia al Cinghiale per un periodo non inferiore a mesi 1.
3. In caso di recidiva il periodo di sospensione dalla caccia al Cinghiale e' di anni 1.
4.Presso l'A.T.C. e' altresi' tenuto il Registro delle sospensioni individuali e collettive.

Art. 29 - Diniego di iscrizione alle squadre di caccia al Cinghiale
1. L'A.T.C. nega l'iscrizione per 3 anni consecutivi al Distretto e la possibilita' di partecipare come ospite alle battute di caccia al cinghiale al cacciatore che:
a)abbatta capi di fauna selvatica diversi dal Cinghiale durante la battuta di caccia o durante gli interventi di contenimento/eradicazione della specie, compresa la Volpe nei casi in cui non sia consentito l'abbattimento di questa specie;
b)che venga sorpreso a trasportare fuori dall'area di battuta uno o più cinghiali sprovvisti della fascetta fornita dall'A.T.C.;
c)eserciti la caccia al Cinghiale nel territorio vocato e non vocato, in forme diverse da quelle stabilite dall'A.T.C.
2. Nel caso che le infrazioni di cui al comma 1 siano compiute da un Agente di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 incaricato e/o autorizzato ad interventi di contenimento/eradicazione, esso verra' altresi' privato a titolo definitivo della possibilita' di ricoprire tale ruolo.
3. Nel caso che le infrazioni di cui al comma 1 siano compiute da cacciatore ospite, esso verra' sospeso per 3 anni dalla possibilita' di essere ospitato da una squadra di caccia al Cinghiale operante nel territorio dell'A.T.C.

Art. 30 - Provvedimenti disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente Titolo sono comminate dal Presidente dell'A.T.C. dandone comunicazione, tramite raccomandata, ai diretti interessati.
2. Contro i provvedimenti disciplinari disposti dal Presidente puo' essere prodotta allo stesso Presidente una memoria difensiva entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; a seguito di tale memoria vi dovra' essere un pronunciamento definitivo entro 10 giorni.

CARATTERISTICHE DEL CINGHIALE


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